Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Art. 25.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Le liste elettorali sono permanenti. Salvo il disposto dell'art. 25, le liste non possono essere modificate se non per effetto della revisione
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
operazioni previste dall'art. 25.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Non possono essere compresi nelle liste elettorali, o se vi sono stati inclusi devono essere cancellati seguendo la procedura di cui all'art. 25, i
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 25
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Il sindaco, non oltre il 25 gennaio, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 27 con i
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Decorso il termine di cui all'art. 15, e non del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale: 1